È stalking anche incendiare l’auto della ex
Secondo la Cassazione (sentenza 8832/11) anche gli atti di vandalismo contro gli oggetti di proprietà della ex valgono come stalking (art. 612-bis c.p.).
Il caso
Il GIP e poi il Tribunale del riesame di Torino vietano ad un uomo di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla sua ex, in quanto sospettato di aver computi una serie di danneggiamenti contro l’auto della donna, iniziati con la rottura dello specchietto, poi con ammaccamenti alla carrozzeria, foratura degli pneumatici, sfondamento del gruppo ottico e del lunotto posteriore e culminati, infine, nell’incendio della macchina.
L’uomo ricorre in Cassazione. I suoi difensori sostengono che gli atti di danneggiamento non erano rivolti contro l’incolumità della ex, ma verso le cose di sua proprietà. Né tanto meno hanno provocato un perdurante e grave stato di ansia, così come richiesto dal citato art. 612-bis, perchè non ci sarebbero stati comportamenti minacciosi.
La Suprema Corte, invece, respinge il ricorso e conferma il verdetto dei giudici di merito, perchè – affermano – i danneggiamenti hanno necessariamente inciso, per il loro susseguirsi rapido, martellante ed emotivamente destabilizzante sul suo stato psichico; danni ammessi, seppur parzialmente, dallo stesso indagato. Dalle indagini è comunque emerso un grave e perdurante stato di turbamento emotivo: infatti, perché si configuri il reato di stalking è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.
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