Stalking, la Cassazione restringe i termini del reato
Ulteriore giro di vite allo stalking, con la sentenza della Corte di cassazione 1838 del 2011 che sostiene la gravità di eventi di minore clamore sociale quali le molestie telefoniche, anche se per brevi lassi temporali, nella misura in cui palesano la “volontà di disturbo della vittima da parte di uno stalker”, integrando così la contravvenzione di cui all’articolo 660 del codice penale che punisce il colpevole con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro.
“Il termine stalking è ormai entrato nel linguaggio e nella cronaca comuni per identificare fatti eclatanti di gravi e continuativi atti di persecuzione – commenta Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento tematico nazionale ‘Tutela del consumatore’ di Italia dei valori e fondatore dello ‘Sportello dei diritti’-. Così, dunque, rischia la condanna colui che ripetutamente chiama una ragazza sul cellulare rivolgendole frasi a sfondo erotico, e ciò anche se le telefonate sono in sostanza poche e pure concentrate nel tempo, purché si dimostri il dolo generico dell’agente, inteso come volontà e consapevolezza di arrecare disturbo alla parte offesa”.
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