Lo stalking su facebook è reato

Stalking su Facebook è reato

L’art. 612 bis c.p. disciplina il reato di stalking, la cui condotta tipica si concreta in comportamenti reiterati che, identificandosi in veri e propri atti persecutori tali da minare gravemente psicologicamente e fisicamente la vittima, ingenerano in essa la paura e il fondato timore di un pericolo concreto nei confronti propri e/o dei propri familiari, minacciandone dunque anche la sfera affettiva.

Quando la condotta descritta dalla norma è realizzata attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, quali internet, posta elettronica, chat, sms e/o messaggistica istantanea, si parla di cyberstalking.

Il panorama legislativo in materia appare abbastanza scarno, complice in primo luogo il fatto che ciò che la normativa di riferimento prende in considerazione non è tanto la condotta in quanto tale, quindi il comportamento oggettivo, quanto piuttosto il danno psicologico causato nella vittima, dunque un elemento puramente soggettivo. Lo stato d’ansia permanente e il fondato timore cui la norma in questione fa riferimento perché si possa contestare il reato di stalking sono infatti situazioni prettamente psicologiche, difficili da accertare data l’essenza puramente soggettiva.

Se però la legge pecca nell’indicazione di criteri oggettivi, ai fini di una corretta analisi, la giurisprudenza non ignora la problematica. Meritevole di considerazione in tal senso è la recente decisione della Cassazione (Sent. 32404/2010) che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’indagato, al quale il Tribunale di Potenza aveva contestato il reato di stalking ai danni dell’ex fidanzata, con la quale la relazione era da tempo conclusa e la cui fine non era stata accettata dal ricorrente. Il tribunale aveva correttamente individuato, secondo la Cassazione, la condotta integrante la fattispecie prevista dall’art. 612 bis, rilevando come le molestie reiterate, realizzate soprattutto attraverso l’uso di Internet e dei social network, Facebook nel caso di specie, arrivando persino all’utilizzo di filmati che ritraevano la vittima in intimità con l’indagato, inviati anche presso il luogo di lavoro della vittima, avessero provocato un senso di vergogna e ansia tali da costringere la donna a dimettersi.

Il giudice di legittimità, confermando la decisione del Tribunale circa la sussistenza dei presupposti che integrano il reato nel caso concreto, si presta dunque ad accogliere una visione estensiva dei comportamenti attraverso i quali la condotta criminosa si realizza e che si concretano in tutti quegli atti persecutori e ossessionanti, comunque posti in essere, dunque anche attraverso l’uso di strumenti telematici, che inducano la persona offesa a sentirsi tanto minacciata da dover modificare le proprie abitudini di vita, o che comunque provochino in essa gravi stati di ansia e paura.

La decisione della Cassazione conferma così la morfologia del reato tipizzato dalla norma come reato a forma libera, per cui la condotta non rileva in quanto tale, potendosi essa realizzare con qualsiasi modalità, ma perché idonea a realizzare almeno uno dei tre eventi contemplati dall’art. 612 bis c.p.. Sia tale, cioè, da “cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

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