Imprenditore ucciso, assolta la moglie
‘Legittima difesa, lo colpì dopo anni di abusi’
Nel gennaio 2004 l’uomo scomparve di casa, un mese dopo fu trovato cadavere sulla spiaggia di Ostia. Dopo otto anni i giudici della Corte d’Assise di Roma hanno accolto la tesi dei difensori: la donna lo avrebbe accoltellato dopo aver subito “anni e anni di violenze”
Si è concluso con due assoluzioni il processo per l’omicidio volontario aggravato dalla premeditazione dell’imprenditore catanzarese Domenico Bruno, che si è tenuto a Roma a carico della moglie della vittima, Luciana Cristallo, e del suo presunto complice Fabrizio Rubini.
Il pubblico ministero aveva chiesto per i due imputati la condanna all’ergastolo, e anche i legali di parte civile Nunzio Raimondi, Aldo Costa e Maurizio Arabia, che rappresentano la madre della vittima, Santa Marinaro, nonché la curatrice dei due figli minorenni di Bruno e della Cristallo avevano insistito perché gli imputati fossero dichiarati colpevoli.
La Corte d’Assise di Roma, però, ha accolto piuttosto le richieste dei difensori della Cristallo e di Rubini, l’avvocato Giansi e l’avvocato Sabatelli, assolvendo Rubini “per non aver commesso il fatto”, e la Cristallo perché ritenuta “non punibile per via della legittima difesa”. La Corte ha così condiviso in pieno le tesi dei difensori degli imputati, e in particolare di Giansi, che fin dall’inizio ha insistito che la donna avrebbe agito solo per legittima difesa, sostenendo che la sua assistita si sarebbe solo “difesa da anni e anni di violenze e abusi” che il marito avrebbe perpetrato ai suoi danni.
“Credo nella giustizia anche quando un giudice mi dà torto – ha commentato per parte sua l’avvocato Raimondi – perché anche i giudici possono sbagliare, come chiunque di noi del resto, e proprio per questo esiste l’appello, ossia la certezza di un nuovo giudizio di merito sullo stesso fatto. E questo vale, e deve valere, per tutti, accusa e difesa: peccato però che l’opinione comune non riesca ad accettare fino in fondo questo principio di civiltà e, di fronte a questi casi, deduca semplicisticamente che ‘non c’è giustizià oppure esulti per una ‘giustizia non ancora compiuta’.
Era la sera del 27 gennaio 2004 quando Bruno scomparve dalla sua abitazione romana, venendo ritrovato cadavere solo un mese dopo, su una spiaggia di Ostia, dove il mare restituì il suo corpo trafitto da numerose coltellate.
http://roma.repubblica.it/cronaca/2012/10/23/news/imprenditore_ucciso_assolti_dopo_8_anni_la_moglie_e_il_suo_presunto_complice-45176219/
Dalle notizie riportate sui quotidiani, si apprende che la Corte d’Assise ha ritenuto credibile la versione della donna e ha decretato che l’omicido da lei commesso costituisce atto di legittima difesa proprio nel senso stabilito dall’art.52 del codice penale. La donna, separata dal marito e soggetta da tempo a stalking e a continue violenze psicologiche e fisiche, quella sera, non volendo ritirare la querela per lesioni e percosse che aveva sporto contro l’ex, stava subendo un tentativo di soffocamento, analogo a quello che aveva patito alcuni mesi prima, quando era stata ricoverata all’ospedale per schiacciamento delle vertebre cervicali anteriori. Per non essere uccisa, aveva afferrato un coltello e aveva colpito l’ex marito fino a farlo morire. Dunque, i giudici hanno ritenuto che la reazione della donna fosse determinata dalla sussistenza di un pericolo attuale e fosse proporzionata all’offesa subita ed evidentemente la donna è riuscita a dimostrare la sua versione portando prove inconfutabili.
http://roma.repubblica.it/cronaca/2012/10/24/news/uccise_a_coltellate_l_ex_marito_stalker_assolta_fu_legittima_difesa-45196225/
Certo, è una vicenda terribilmente drammatica..
E se quel ragazzo al quale la fidanzata ha gettato l’acido in faccia perchè non la
voleva sposare avesse reagito dandole un pugno in faccia ammazzandola questo
cosa sarebbe? Femminicidio ugualmente? E lui cosa sarebbe? Un femminicida?
Probabilmente sì. Altrimenti si sarebbe tenuto buono buono lo sfregio e avrebbe
aspettato pazientemente che gli fosse resa giustizia. E magari fare opportune
riflessioni sulla necessità di assecondare le donne per evitare delle spiacevoli
conseguenze.
tipo le tag per il neretto? o altrimenti usi le virgolette. e comunque io sono intelligente e capisco, sai?
eh lo so hai ragione, non volevo urlare ma ho usato ‘sta modalità solo perchè non conosco metodi per sottolineare i passaggi chiave su noblog :-\ esistono?
ma perchè non dovrei pubblicarlo? 🙂
e comunque: perché urli? (scrivi in maiuscolo…)
Scusa, non voglio essere polemico con te che riporti solo la notizia, nè difendere alcun tipo di violenza.
Mi preme però sottolineare che fosse accaduto a parti invertite la stampa starebbe parlando di femminicidio, e la società civile starebbe chiedendo a gran voce misure autoritarie stracciandosi le vesti.
Per il resto innanzi tutto un morto non può difendersi, ed è molto facile seguendo la nostra cultura, ammazzare il marito e poi dichiarare di essere state vittime di violenza, è anche molto facile crederlo da parte dei giudici.
Non conosco personalmente il caso e quindi non mi sento di affermare nè che lei abbia veramente subito violenza, nè il contrario.
Sta di fatto che partendo dal fatto che lei abbia subito violenza, l’assoluzione per legittima difesa rientra in pieno in una discriminazione di genere giuridica in quanto:
La legittima difesa è una causa di giustificazione prevista dal codice penale italiano del 1930 all’art. 52: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il PERICOLO ATTUALE di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia PROPORZIONATA ALL’OFFESA”.
La legittima difesa implica necessariamente un’aggressione e una reazione, sottoposte entrambe a determinate condizioni:
Aggressione:
Oggetto dell’attacco deve essere un diritto, qualunque esso sia indistintamente, di qualsiasi natura (il codice parla di «offesa»);
La minaccia al diritto attaccato deve essere ingiusta, ovvero contraria all’ordinamento giuridico;
DEVE SUSSISTERE UN PERICOLO ATTUALE: non basta la probabilità di un eventuale accadimento, potendo in tal caso il soggetto leso invocare l’intervento dello Stato.
Reazione:
La reazione deve essere necessaria per salvare il diritto minacciato;
LA REAZIONE DEVE ESSERE PROPORZIONATA ALL’OFFESA.
Gli anni e anni di violenze e abusi non possono rientrare in un concetto di pericolo attuale, semmai possono rientrare nel concetto di vendetta.
L’omicidio non può essere definito come reazione proporzionata a violenze ed abusi, altrimenti l’atroce messaggio che passerebbe, sarebbe quello di uccidere il proprio partner invece che fargli reiterate violenze ed abusi…
Spero che lo pubblicherai, sei grande comunque (sia che lo pubblichi sia che non)