Sentenza: attenuante al marito che uccide la moglie depressa e con manie di persecuzione

Attenuante della provocazione al marito esasperato che uccide la moglie psicotica

Anche la condotta di una persona non sana di mente è idonea a provocare un turbamento nell’animo idoneo a giustificare l’applicazione dell’attenuante della provocazione di cui all’art. 62, n. 2), c.p. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 14270 del 16 aprile 2012, ha accolto il ricorso di un soggetto condannato in sede di merito per il reato di omicidio aggravato dai futili motivi per aver causato, in preda ad uno stato d’ira, la morte della consorte sofferente di depressione e di manie di persecuzione.

Impugnata la sentenza di primo grado innanzi al giudice dell’appello ai fini del riconoscimento dell’attenuante della provocazione, la Corte escludeva la configurabilità di detta attenuante a causa della mancata ricorrenza, nella fattispecie concreta, del «fatto ingiusto altrui», integrante presupposto indefettibile per il suo riconoscimento. Benché, infatti, il soggetto avesse agito mosso da una condizione di esasperazione, tuttavia la Corte d’appello non riconosceva nel comportamento della vittima gli estremi di un fatto ingiusto, essendo questo fortemente condizionato dalla malattia psichiatrica di cui era affetta e, pertanto, non idoneo a giustificare, neanche in parte, la reazione della vittima.
Investita della questione, la Corte di legittimità, ha contestato l’assunto del giudice

dell’appello secondo cui il requisito dell’ingiustizia non potrebbe sussistere quando l’atto provocatorio sia posto in essere da un soggetto infermo di mente, rilevando come il comportamento ingiusto debba, piuttosto, essere valutato per la sua contrarietà ai canoni etici e sociali, senza che rilevino le condizioni psicologiche del suo autore, poiché anche le vessazioni di un soggetto insano di mente sono in grado di produrre un grave turbamento nell’animo di chi le subisce. Alla stregua di tale preliminare considerazione, gli Ermellini precisano che, ai fini della configurabilità dell’attenuante della provocazione occorrono:
a) lo «stato d’ira», costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi;
b) il «fatto ingiusto altrui», costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto, ma anche dall’inosservanza di norme sociali o di costume regolanti l’ordinaria, civile convivenza;
c) un rapporto di causalità psicologica tra l’offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse.
Afferma in sintesi la Cassazione che il «fatto ingiusto» può essere costituito da ogni comportamento, intenzionale o colposo, legittimo o illegittimo, purché idoneo a scatenare la reazione altrui, presupponendo esclusivamente la volontarietà dell’atto, nel senso che viene meno solo quando la reazione iraconda sia determinata da un fatto del tutto accidentale. In altre parole, l’ingiustizia del fatto deve essere valutata alla luce di parametri oggettivi, a nulla rilevando le condizioni psicologiche di colui che provoca o vessa, poiché ciò che deve essere considerato è l’attitudine del comportamento a provocare lo stato d’ira. Nel caso in oggetto, a stimolare l’azione delittuosa fu certamente la condotta della parte offesa, affetta da una forma psicotica ingravescente, con disturbi paranoici, resasi autrice di condotte idonee a provocare l’accumulo di una carica di esasperazione che, esplosa in occasione di un fattore scatenante, configura la ragione giustificatrice del riconoscimento di una minore gravità del fatto. La particolarità della fattispecie risiede nella circostanza che il fatto scatenante l’ira trova origine proprio nella malattie della persona offesa.
Dunque, «anche il comportamento di una persona non sana di mente è idoneo a provocare un turbamento nell’animo di chi lo subisce, a cui non si può fare carico di una capacità di autocontrollo tale da portare a resistere non a uno, ma a una serie di atti similari ripetuti nel tempo, capaci di potenziare la carica offensiva e provocatoria e tale da incidere sul funzionamento dei freni inibitori».

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