Sentenza: Reato il furto di identità in rete. Vale anche per i nick name!

È reato spacciarsi per un altro in chat.
Il nickname entra nella giurisdizione
La Cassazione ha confermato la condanna di una donna che aveva divulgato volutamente in rete il cellulare della sua ex datrice di lavoro e questa aveva ricevuto telefonate ed sms di persone interessate a incontri erotici

ROMA – Chi si spaccia per un’altra persona nelle chat rischia una condanna. E’ quanto emerge da una sentenza con cui la Cassazione ha confermato la condanna di una donna che aveva divulgato su una chat il numero di telefono cellulare della sua ex datrice di lavoro, con la quale aveva in corso una causa civile. La vittima, ignara di tutto, si era trovata all’improvviso a ricevere telefonate e sms di persone interessate a incontri erotici, alcune delle quali l’avevano apostrofata con insulti, inviandole anche mms con immagini porno.

Invero, aggiungono i giudici della Suprema Corte, “non può non rilevarsi al riguardo che il reato di sostituzione di persona ricorre non solo quando si sostituisce illegittimamente la propria all’altrui persona, ma anche quando si attribuisce ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, dovendosi intendere per ‘nome’ non solo il nome di battesimo ma anche tutti i contrassegni di identità”.

In tali contrassegni, spiega la Cassazione, “vanno ricompresi quelli, come i cosiddetti nicknames (soprannomi) utilizzati nelle comunicazioni via internet che attribuiscono una identità sicuramente virtuale, in quanto destinata a valere nello spazio telematico del web, la quale tuttavia non per questo è priva di una dimensione concreta, non essendo revocabile in dubbio che proprio attraverso di essi possono avvenire comunicazioni in rete idonee a produrre effetti reali nella sfera giuridica altrui, cioè di coloro ai quali il ‘nickname’ è attribuito”.

Il nickname, nel caso in cui “non vi siano dubbi sulla sua riconducibilità ad una persona fisica”, assume infatti “lo stesso valore – conclude la Cassazione – dello pseudonimo ovvero di un nome di fantasia, la cui attribuzione, a sè o ad altri, integra pacificamente il delitto di cui all’articolo 494 cp.”, ovvero il reato di sostituzione di persona.

http://www.repubblica.it/tecnologia/2013/04/29/news/reato_spacciarsi_per_un_altro_in_chat-57723144/

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